Art. 4.

      1. Gli statuti devono prevedere limiti di voto proporzionali rispetto al possesso azionario.
      2. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da altro socio e solo nei casi previsti dall'atto costitutivo.
      3. Gli statuti determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, che in ogni caso non possono essere inferiori a 10 e superiori a 50.